Con il decreto 2 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21-05-2024, n.117, i ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e Finanze hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione.

Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità. Se le richieste superano la dotazione finanziaria disponibile, il Ministero ripartisce le risorse in proporzione all’importo richiesto.

Le imprese devono aver acquistato prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o imballaggi biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432:2002.

Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

  1. prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  2. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
  3. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  4. gli imballaggi in legno non impregnati;
  5. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  6. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
  7. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Il RENTRI (Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema informativo su cui il MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) fonda la tracciabilità dei rifiuti e porterà alla completa digitalizzazione dei documenti relativi alla loro gestione.

A partire dal 15 dicembre prossimo inizieranno le prime iscrizioni, secondo le regole tecniche stabilite nel decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023. L’avvio delle iscrizioni sarà organizzato in diverse fasi temporali, partendo dalle imprese più grandi a metà dicembre, fino a raggiungere la scadenza finale del 13 febbraio 2026.

I primi soggetti a popolare il RENTRI saranno enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti; si partirà dal 15 dicembre 2024 con la prima scadenza fissata al 13 febbraio 2025.

Il criterio dimensionale detta le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico e come specificato nell’articolo 13 del DM 59/2023 per il calcolo del numero di dipendenti bisognerà considerare la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa:

 

Categoria Iscrizione al RENTRI Tenuta registri in formato digitale Emissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 dal 13/02/2025 dal 13/02/2026
enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026

 

I soggetti tenuti ad iscriversi al registro elettronico sono:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, ossia Comuni o loro Consorzi e Comunità montane per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.

Non sono invece tenuti ad iscriversi al RENTRI (ma potranno in ogni caso farlo su base volontaria) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184, comma 3, lettere c), d), e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fino a 10 dipendenti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) e i produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Si tratta, semplificando, dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con meno di 10 dipendenti, dei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.

Indipendente dal numero di dipendenti, l’iscrizione al RENTRI non è inoltre obbligatoria per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi, agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione.

I soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI nel secondo e terzo scaglione, dovranno comunque dotarsi, a partire dal 15 Febbraio 2025, del registro di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale e da vidimare presso la CCIAA.

 A partire dal 13 febbraio 2025 vi è l’obbligo, inoltre di adeguare il formulario rifiuti al nuovo modello RENTRI, FIR in formato cartaceo con vidimazione digitale.

L’obbligo di adottare il nuovo modello di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) a partire dal 13 febbraio 2025 riguarda sia i soggetti iscritti al registro R.E.N.T.R.I. sia quelli che, pur non essendo obbligati all’iscrizione, utilizzano i formulari per la gestione dei rifiuti, che dovranno entro la medesima data provvedere alla registrazione  al RENTRI ad una specifica sezione del portale del MASE (sezione “produttori di rifiuti non iscritti”) ai fini della vidimazione del formulario per l’identificazione dei rifiuti in modalità digitale.

La Camera di Commercio della Romagna ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a favore delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini per contrastare gli effetti di calamità naturali e del cambiamento climatico attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti e azioni finalizzate a favorire la protezione delle persone e dei beni aziendali; le domande possono essere presentate dalle ore 10:00 del 19/03/2024 alle ore 14:00 del 28/06/2024.

Requisiti di ammissione

Sono ammissibili le istanze di contributo da parte di imprese che alla data di presentazione della domanda presentano i seguenti requisiti:

  1. siano Micro o Piccole o Medie imprese (MPMI) come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 (sono quindi escluse le grandi imprese);
  2. risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
  3. abbiano sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e di Rimini, a condizione che l’investimento/intervento sia effettivamente realizzato in sedi di tipo operativo, dove si svolge l’attività produttiva dichiarata, e sia coerente con tale attività (principale, prevalente o secondaria);
  4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione, fino all’anno 2023 compreso;
  5. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  6. siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come comprovato da apposita visura DURC.
  7. non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l’immediata esclusione dal bando (ad eccezione del requisito di cui alla lettera d), sanabile a seguito di regolarizzazione). I requisiti sopra richiesti dovranno essere mantenuti fino all’erogazione del contributo stesso, a pena di decadenza dal contributo concesso. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali.

Sono escluse le imprese che svolgono attività di natura puramente finanziaria, o di affitto d’azienda, locazione di immobili propri e simili.

 Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto di beni per far fronte a possibili danni causati da calamità naturali, per migliorare la risposta alle emergenze e per la prevenzione, quali:

  1. barriere frangi acque/paratie;
  2. strutture per elevare materiali e macchine;
  3. serramenti a tenuta stagna antiallagamento;
  4. sistemi di canalizzazione e/o recupero dell’acqua (ad esempio: pavimentazione galleggiante con annesso sistema di pompe di dispersione per convogliare l’acqua in pozzetti dedicati, scollegati dal sistema fognario);
  5. attrezzature e macchinari per la rimozione e movimentazione di terra, fango e neve;
  6. rilevatori antiallagamento;
  7. generatori elettrici;
  8. motopompe;
  9. sistemi di stoccaggio e riciclo dell’acqua (piovana, di scarico);
  10. reti, pannelli e altri mezzi frangivento o antigelo;
  11. sistemi di riscaldamento e protezione di piante e colture in pieno campo, sistemi di irrigazione antibrina;
  12. sistemi di comunicazione e diffusione di segnali di emergenza ed evacuazione, oltre a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
  13. sistemi di assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell’ambiente oltre le previsioni di legge;
  14. sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio di zone non presidiate da personale, purché collegati a sensori e/o sistemi di allarme attivabili in caso di pericolo causato dagli eventi di cui all’art. 2 comma 1;
  15. interventi di desigillazione delle aree esterne di pertinenza, a condizione che riguardino almeno il 30% della superficie cementata/asfaltata e che comporti una trasformazione a verde di un minimo di 100mq, da documentare nel preventivo del fornitore.

Le spese si intendono al netto dell’IVA, o altre imposte o tasse, il cui computo non rientra nelle spese ammissibili.

Sono inoltre escluse spese relative a:

  1. trasporto, spedizione, commissioni bancarie e, in genere, tipologie di spesa non riconducibili all’elenco di cui sopra;
  2. beni e materiali di consumo;
  3. spese per adeguamenti a norme di legge;
  4. spese a completamento di interventi già avviati;
  5. spese per canoni, abbonamenti o simili.

La domanda dovrà fare riferimento ad investimenti/spese programmati e ancora da realizzare, il cui costo da sostenere deve essere documentato con preventivi. 

I preventivi devono essere intestati all’impresa richiedente ed essere redatti da soggetti regolarmente abilitati su propria carta intestata, in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Non sono ammessi autopreventivi. Ogni preventivo deve contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi a cui si riferisce e si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo e il totale della spesa da sostenere (da riportare nel modulo di domanda). Inoltre, i preventivi dovranno essere datati e firmati dal fornitore e non potranno essere antecedenti al 01/02/2024.

Per le imprese plurilocalizzate con sede o unità locale al di fuori delle province di Forlì-Cesena e Rimini deve essere evidente la destinazione e la realizzazione dell’intervento in almeno una localizzazione come definita all’art. 2 comma 2 lettera c).

Le spese sostenute dovranno essere documentate con fatture (o altri documenti fiscalmente equivalenti), intestati all’impresa richiedente emesse dal fornitore già individuato, in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Ogni documento di spesa deve contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi realizzati (fatture parlanti).

Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP). Pertanto, per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP.

In ogni caso, le fatture di spesa dovranno risultare emesse a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 180° giorno successivo alla data della determinazione di concessione del contributo ed essere regolarmente pagate e quietanzate al momento dell’invio della rendicontazione.

I beni strumentali acquistati e finanziati con il presente Bando non possono essere ceduti o alienati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Misura del contributo

Il contributo viene concesso fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di euro 10.000,00, a prescindere dal numero di beni e servizi acquistati e dal numero delle sedi cui gli stessi si riferiscono.

Alle imprese in possesso del rating di legalità in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del contributo verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

Non saranno liquidati contributi di ammontare inferiore a euro 1.000,00.

Le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna stanno lavorando congiuntamente attraverso i finanziamenti previsti nel Bando Digital Export 2022 per potenziare la capacità delle imprese emiliano-romagnole di espandersi sui mercati internazionali. Questo sforzo mira a supportare le imprese nell’individuazione di nuove opportunità commerciali nei mercati esistenti e nella ricerca di nuovi mercati di sbocco. Inoltre, si punta a promuovere una maggiore consapevolezza tra le imprese sull’uso delle soluzioni digitali per sostenere le attività di esportazione.

Le imprese interessate potranno presentare un unico progetto, rivolto a un massimo di 2 Paesi esteri che siano simili tra loro per settore di mercato o posizione geografica. Questo progetto dovrà essere articolato in almeno due aree di attività tra quelle elencate nell’articolo 4, comma 3 del Bando Digital Export 2022. Le aree di attività includono:

  1. Temporary Export Manager e Digital Export Manager.
  2. Certificazioni.
  3. Attività B2B (Business-to-Business) e B2C (Business-to-Consumer).
  4. Partecipazione a fiere e convegni.
  5. Marketing digitale.
  6. Attività di business online.
  7. Sviluppo o miglioramento del sito web aziendale.
  8. Creazione o aggiornamento del materiale promozionale.

I progetti dovranno essere avviati dopo che il contributo pubblico è stato concesso e reso noto sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna (www.ucer.camcom.it). Inoltre, tali progetti dovranno essere completati entro la data del 31 dicembre 2024. Questo periodo consentirà alle imprese di pianificare e attuare le iniziative volte a rafforzare la loro presenza internazionale e a sfruttare le opportunità offerte dal digitale per promuovere le proprie attività all’estero.

Soggetti beneficiari

Il Bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese manifatturiere* esportatrici e non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna.

* Le imprese devono appartenere ai seguenti settori di attività economica: classificazione Istat Ateco 2007 (si considereranno sia i codici primari sia i codici secondari) – sezione C attività manifatturiere divisioni dalla 10 alle 33.

Contributo

Il contributo minimo sarà pari a 5.000 euro, quello massimo ammonterà a 10.000,00 euro. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Caratteristiche del contributo, regime di aiuto e cumulo

Il contributo concesso con il presente Bando costituisce un aiuto “De minimis” ai sensi del Regolamento UE 1407/2013. I contributi saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il contributo di cui al presente Bando non è cumulabile, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche.

Modalità di invio delle domande

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”,  dalle ore 12:00 del 9 ottobre alle ore 14:00 del 27 ottobre 2023.

Il Comune di Cesena offre aiuto finanziario sotto forma di contributi a liberi professionisti e imprese individuali con domicilio nel territorio comunale di Cesena che hanno subito danni a causa degli eventi climatici avvenuti nel mese di maggio scorso.

In particolare, possono presentare domanda i seguenti soggetti:

a) Liberi professionisti   (Questa categoria include professioni regolamentate con uno specifico albo di appartenenza ad esempio commercialisti, avvocati, notai, ingegneri, architetti, agronomi, ecc.).

b) Produttori agricoli che operano in regime speciale ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, con volumi di affari annui non superiori a 7.000,00 euro, a condizione che non abbiano già beneficiato di altre misure di sostegno specificamente previste per il settore agricolo.

c) Società tra Avvocati in conformità al DLgs n. 96/2001.

d) Imprese individuali che non rientrano tra i beneficiari del contributo come definiti nel bando approvato dalla Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini con la propria deliberazione n. 73 del 18/07/2023.

Le persone interessate devono soddisfare i seguenti criteri:

  1. Devono avere la sede legale e/o unità locali nel Comune di Cesena.
  2. Deve essere stato subito un danno diretto o indiretto (*) causato dagli eventi climatici (alluvione o frane) di maggio 2023.
  3. I danni subiti devono essere collegati alla sede legale e/o alla sede operativa o devono essere relativi agli edifici strumentali nei quali effettivamente si svolge l’attività produttiva.

(*) Per “danno indiretto” si intende un danno causato dalla difficoltà o impossibilità di accedere alla sede o al luogo di lavoro, il che ha impedito l’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.

Il contributo concesso a ciascun beneficiario sarà di 2.000,00 euro. Tuttavia, se il numero di domande ammissibili superasse i 50 beneficiari, l’importo sarà ridotto in modo proporzionale per tutti i beneficiari, in modo che ciascuno riceva la stessa quota ridotta.

Le domande devono essere inviate in modo esclusivamente online entro la scadenza del 27/10/2023, entro le ore 13. Per presentare la domanda, è possibile utilizzare le credenziali SPID o la SmartCard.

Le domande devono essere presentate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, oppure da un soggetto autorizzato con una procura speciale.

 

 

Nel corso di questi mesi, la Camera di commercio della Romagna ha ricevuto solidarietà da parte del Sistema camerale. La Camera di commercio di Roma ha destinato un milione di euro, suddivisi equamente alle Camere di Commercio di Bologna, della Romagna e di Ferrara e Ravenna, con ognuna che riceve 333.333,00 euro.

Unioncamere italiana ha destinato alla Camera della Romagna la somma di 680.613,63 euro, provenienti dal Fondo perequativo per calamità naturali. L’importo è stato calcolato in base alla consistenza delle imprese potenzialmente coinvolte, fornita da Infocamere. Complessivamente, l’intervento di Unioncamere per le tre Camere di commercio coinvolte ammonta a oltre 1.440.000,00 euro.

Inoltre, sul territorio, la Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese ha conferito alla Camera della Romagna la somma di 200.000,00 euro, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Considerando queste entrate, il Consiglio camerale ha provveduto ad aggiornare il bilancio preventivo 2023, stanziando ulteriori risorse fino a un totale di 2,5 milioni di euro, attingendo anche dall’avanzo disponibile. Questo sostegno finanziario sarà utile per aiutare le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini colpite dall’alluvione a riprendere la propria attività.

Il contributo a fondo perduto di 2.500.000 euro, da erogare una tantum, in regime de minimis e mediante procedura a bando è rivolto alle imprese dei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini, individuati dai decreti emergenziali, che hanno subito danni diretti e immediati, al fine di sostenere la continuità operativa delle stesse.

Per accelerare i tempi di erogazione del contributo, il bando prevede una fase unica e l’istruttoria si conclude con l’adozione simultanea del provvedimento di concessione e di liquidazione della somma concessa.

Le imprese interessate potranno presentare la richiesta a partire dalle ore 9:00 del 31 luglio 2023, seguendo le modalità indicate nel bando, il quale sarà reso pubblico sul sito www.romagna.camcom.it

Una novità del bando è l’introduzione dell’APP gratuita TrueScreen, che consente alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Grazie all’APP, le aziende possono produrre un fascicolo fotografico apposito in cui evidenziare i danni subiti e le azioni di ripristino effettuate.

 

L’art. 8 del DL 61/2023 c.d. “DECRETO ALLUVIONI” riconosce un’indennità una tantum a specifiche categorie di lavoratori autonomi che:

  1. alla data dell’1.5.2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1;
  2. hanno sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza).

Con la circ. INPS 8.6.2023 n. 54 è stata definita la platea dei soggetti interessati e sono state dettate le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

L’indennità una tantum è prevista in favore di:

– collaboratori coordinati e continuativi;

– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

–  lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa (rientrano tra i beneficiari anche i professionisti con cassa di previdenza privata, i coadiuvanti e coadiutori e i partecipanti agli studi associati o società semplici).

I suddetti soggetti devono essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell’1.5.2023, con attività già avviata alla medesima data.

L’indennità viene riconosciuta:

  • per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023;
  • nella misura pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni , fino ad un massimo di 6 periodi ,anche continuativi, e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro.

L’indennità viene riconosciuta dall’INPS su domanda dell’interessato, da presentare:

  • a partire da domani 15.6.2023 e fino al 30.9.2023;
  • esclusivamente in via telematica accedendo al portale INPS previa autenticazione  ( Spid, CIE o CNS)

 con le seguenti modalità:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente è tenuto alle dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti per accedere all’indennità, dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità. Sulla base di queste dichiarazioni , della documentazione allegata, nonché di quella a disposizione dell’istituto,  l’INPS provvede a corrispondere l’indennità una tantum.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

La Regione Emilia-Romagna  ha indicato il periodo dal 6 giugno 2023 (ore 10) al 5 settembre 2023 (ore 13) per poter presentare la domanda sul bando dedicato a finanziare l‘attività ricettiva alberghiera.

La Regione dell’Emilia-Romagna ha l’obiettivo di promuovere la competitività e la sostenibilità delle imprese turistiche operanti nel settore delle attività ricettive. Inoltre, si intende migliorare l’attrattività dei territori e delle città in cui queste attività sono presenti. A tale scopo, sono disponibili 20 milioni di euro provenienti dai fondi del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Pr Fesr 2021-2027, con particolare enfasi sulla priorità 1, azione 1.3.4. Questi fondi sono destinati ai proprietari e ai gestori di strutture ricettive alberghiere, inclusi alberghi, residenze turistico-alberghiere e condhotel, nonché a strutture all’aperto come campeggi, villaggi turistici e resort marini.

L’entità del contributo non può superare i 200.000 euro e nella misura massima del 40% della spesa ammessa. Può salire al 50%  in presenza, al momento della domanda, di uno o più dei seguenti requisiti:

  • incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile
  • rilevanza della presenza femminile e/o giovanile
  • il recupero dei materiali e la conseguente riduzione della produzione di rifiuti,
  • rating di legalità
  • operatività nelle aree interne e montane regionali,
  • accessibilità e servizi per  soggetti disabili.

Interventi finanziabili 

Il bando finanzia la realizzazione di nuove strutture ricettive esclusivamente in immobili esistenti, anche se oggetto di demolizione e ricostruzione; riqualificazione, ammodernamento, ampliamento delle strutture ricettive esistenti; rinnovo delle attrezzature e degli arredi e l’offerta di nuovi servizi alla clientela con soluzioni innovative e digitali attente anche agli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di sicurezza.

Quando presentare la domanda

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10.00 del  6 giugno 2023 alle 13.00 del  5 settembre 2023. L’applicativo web Sfinge 2020 sarà reso disponibile a partire dalle  10.00 del 19 maggio 2023 per la sola compilazione e validazione delle domande.

Dalla pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, agli interventi su elementi strutturali e impiantistici. Dall’arredamento agli elettrodomestici, ma anche – per la prima volta in una situazione di calamità – all’acquisto dell’abbigliamento, di stoviglie e utensili, ed eventuale materiale didattico per i figli.

Una procedura sperimentale, immediata, che consentirà di accelerare e alleggerire l’attività istruttoria per le misure di immediato sostegno ai nuclei familiari interessati dall’alluvione. Con un primo contributo, un acconto di 3.000 euro, per poi arrivare fino a 5.000 euro come saldo successivo. A questo, si aggiunge un ulteriore contributo forfetario di 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata, per definire nel dettaglio le entità dei danni: sono stati attivati già tutti gli ordini professionali per garantire le perizie nel più breve tempo possibile.

È la modalità innovativa scelta dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, dettagliata con un’apposita ordinanza siglata dal capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, e pubblicata oggi; l’intesa è stata firmata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione e commissario per l’emergenza. I contenuti dell’ordinanza erano stati anticipati due giorni fa ai sindaci dei Comuni colpiti (oltre 100) da Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, insieme a Roberto Giarola, dirigente del coordinamento giuridico del Dipartimento nazionale.

Si attivano dunque, per la prima volta insieme, e contemporaneamente, un primo contributo di immediato sostegno e la compilazione della perizia asseverata necessaria per impostare futuri provvedimenti che regolamentino i contributi per il ripristino complessivo dei danni. Ora i Comuni pubblicheranno online, sui propri siti, i moduli per le richieste.

I destinatari

Prima di tutto, i destinatari. La scelta è di concorrere alle prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo. Pertanto, possono presentare domanda i nuclei familiari che avevano alla data dell’evento dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa risultata allagata, o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile.

Il contributo può essere riconosciuto per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora i danni non consentano la fruibilità dell’edificio.

Cosa fare per richiedere il contributo

I beneficiari del contributo presenteranno al Comune una domanda per ricevere l’acconto (3000 euro) e una successiva rendicontazione per attestare le spesa dell’acconto accreditato e ricevere l’eventuale saldo (2000 euro).

Il Comune, alla ricezione della domanda dei cittadini, verifica i dati dichiarati e trasmette al presidente della Regione, commissario per l’emergenza, e al Dipartimento nazionale della Protezione civile i dati minimi (nome, cognome, telefono, mail e codice IBAN) per procedere ai pagamenti, che non graveranno per gli aspetti amministrativo-contabili sugli enti locali.

I tempi

Il commissario per l’emergenza acquisirà dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie alle domande di acconto il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023.

Il commissario per l’emergenza acquisirà dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo, che è fissato al 31 ottobre 2023.

In riferimento al credito d’imposta luce e gas per il I trimestre 2023, ai fini della determinazione dei crediti d’imposta spettante, le imprese che hanno mantenuto lo stesso fornitore nei periodi Ottobre/Dicembre 2019 e Ottobre/Marzo 2022/23, possono ora presentare richiesta del prospetto di calcolo del credito d’imposta, ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio.

Condizione per poterne usufruire è che i costi della materia prima abbiano subito un incremento del 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre 2019 e che la potenza del contatore sia almeno di 4,5 Kw.

Le aziende fornitrici di gas ed energia elettrica hanno l’obbligo, su richiesta via Pec da parte del cliente, di fornire i conteggi del credito d’imposta spettante, entro 60 giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento.

Una volta ottenuto l’importo del credito spettante è necessario farlo pervenire ai ns uffici per procedere nella gestione del credito.

Attenzione: se nel periodo considerato l’azienda avesse cambiato il proprio fornitore di gas o energia elettrica, dovrà provvedere in proprio al conteggio del credito d’imposta spettante.

I ns uffici sono a disposizione, su Vs richiesta, alla presentazione dei moduli di richiesta del conteggio o al calcolo del credito d’imposta.