Dal 26 aprile inizia la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge “Riaperture” che delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni.
Tra le principali novità introdotte, la “certificazione verde” per gli spostamenti tra regioni arancioni o rosse, il ritorno delle misure previste per le zone gialle che dal 26 aprile vedranno la ripresa delle attività di ristorazione e la riapertura di cinema, teatri e una graduale riprese per le attività sportive.
Dal 1 maggio al 31 luglio resta valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 e le altre disposizioni previste nel Dpcm 2 Marzo 2021, se non espressamente modificate dal decreto “riaperture”.
Spostamenti
Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021 nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021 nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Negozi e centri commerciali

Chiusi nei festivi e prefestivi i centri commerciali, i mercati, le gallerie e i grandi parchi commerciali, che potranno riaprire in zona gialla solo dal 15 maggio, ma con ingressi contingentati.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.
Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Con ordinanza del Ministro della salute Speranza la regione Emilia-Romagna torna in zona arancione da lunedì 12 aprile.

I cambiamenti riguardano principalmente negozi, servizi alla persona come parrucchieri e centri estetici e le scuole. In tutte le aree di rischio rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5: chi esce in queste ore senza un valido motivo di necessità, lavoro o salute rischia una sanzione da 400 a mille euro.

Ci si può però muovere liberamente nel proprio comune e far visita a parenti e amici, anche se nelle modalità come a Pasqua e cioè non più di due per volta e sempre dello stesso nucleo familiare (eccezione per minori e disabili conviventi).

Riaprono i negozi di beni considerati non essenziali, così come i saloni di parrucchiere, barbiere e centri estetici, senza nessuna differenza. I centri commerciali chiudono nel weekend e nei festivi, ad eccezione di supermercati, farmacie e parafarmacie, tabacchi ed edicole presenti al loro interno. Tornano i mercati ambulanti.

Bar e ristoranti restano chiusi, salvo per asporto e consegna a domicilio. Nelle regioni in zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue

  • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni”, recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto.

L’agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dall’attività esercitata, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

Il contributo è individuato applicando una specifica percentuale (compresa tra il 60% e il 20%) alla differenza dei predetti ammontari medi mensili.

In luogo dell’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile scegliere la “trasformazione” dello stesso in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

Tale agevolazione spetta:

  • a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco)
  • in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Tale riduzione va ora individuata sulla base della media mensile anzichè sul fatturato / corrispettivi di specifici mesi.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 1, DL n. 41/2021 il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario di cui all’ 32, TUIR;
  • gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate;
  • contribuenti forfetariminimi .

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta :

  • ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.2021 ;
  • agli Enti Pubblici di cui all’74, comma2, TUIR;
  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’162-bis TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

  • ammontare dei ricavi di cui all’85,comma 1, lerr.a) e b), TUIR compensi ex art.54, comma1, TUIR non superiori a € 10 milioni nell’anno 2019;
  • riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019 di almeno il 30%.

VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019 occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 15/E e pertanto:

  • in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
  • per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornalilibri e periodici , anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore ai sensi dell’18 , COMMA10, DPR n. 600/73.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ” per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 “, per un importo :

  • non superiore a € 150.000;
  • non inferiore a:
    • €1.000 per le persone fisiche;
    • €2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Zona rossa per tutta l’Emilia-Romagna a partire da lunedì 15 marzo e per un periodo di 15 giorni. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia nazionale relativi all’andamento del contagio, ancora in forte rialzo.

Si estende così a tutte le province dell’Emilia-Romagna il colore in cui si trovavano già, per effetto delle precedenti ordinanze regionali adottate per fermare la diffusione del virus e proteggere la rete ospedaliera, la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

L’ingresso nella fascia di rischio più alto comporta, in tutto il territorio regionale, la didattica a distanza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado fino all’Università, la chiusura di asili nido e materne e le limitazioni sugli spostamenti – se non per motivi di lavoro, salute o necessità – anche all’interno del proprio Comune, insieme al divieto di fare visite a parenti e amici. E poi, ancora, stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie, e chiusura delle attività di servizi alla persona, come parrucchieri e barbieri.

E’ stato pubblicato sulla G.U. il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 relativo all’ “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”; il termine per la presentazione del Modello è fissato al 16 giugno 2021.

Modifiche rispetto alla dichiarazione 2020:

  • gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista l’applicazione del c.3 art. 184ter (cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori);
  • nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate alcune modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
  • la scheda costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista;
  • sono state modificate le categorie della Comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014;
  • sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito pagoPa, mediante avviso di pagamento generato automaticamente dai portali.

Si ricorda inoltre che dal 1° marzo anche per l’accesso ai portali per l’invio del MUD sarà necessario disporre di SPID, CNS o CIE, con una eccezione per le vecchie credenziali, che potranno essere utilizzate fino al 30 settembre 2021.

La Camera di commercio della Romagna apre per il 2021, come di consueto, il bando  per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere, con due importanti novità.

Da quest’anno sarà possibile presentare la domanda, oltre che per la partecipazione di fiere all’estero, anche per la partecipazione a fiere in Italia a carattere internazionale e a fiere virtuali. Ogni impresa potrà presentare UNA SOLA DOMANDA.

Il bando mette a disposizione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini un fondo pari a euro 150.000,00 con una procedura a “sportello”: le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere – Servizi e-gov – AGEF – dalle ore 9.00 del 25.01.2021 alle ore 21.00 del 26.03.2021.

Beneficiari

Microimprese, piccole imprese e le medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione).
Nel caso di fiere in presenza:
– noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);
– hostess e interpretariato;
-trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione;

Nel caso di fiere virtuali:
– iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
– produzione di contenuti digitali.

Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di rappresentanza e di produzioni di campionature.

Contributo

Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di:
– euro 1.500,00 per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;
– euro 3.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea;
– euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere virtuali.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere – Servizi e-gov (Agef), dalle ore 9.00 del 25.01.2021 alle ore 21.00 del 26.03.2021, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

Regime di erogazione del contributo

Il contributo è concesso in regime “de minimis” – Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato circa 21 milioni di euro, che saranno erogati dalle Camere di commercio della regione grazie ad una intesa con Unioncamere Emilia-Romagna per i ristori a favore dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, osterie ecc.), esercizi fra i più penalizzati dalle misure di contrasto alla pandemia.

Requisiti previsti per ricevere il contributo:

  • essere una impresa di qualsiasi forma giuridica con codice ATECO primario 56.10.11 o 56.3 che esercita una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese, presso una Camera di Commercio dell’Emilia-Romagna, in data antecedente al 1 novembre 2020, che risulterà attiva alla data di apertura del bando (20 gennaio 2021) e lo sarà anche alla data del provvedimento di liquidazione del contributo.
  • avere almeno un’unità locale aperta al pubblico in Emilia-Romagna.
  • avere un calo del fatturato medio nel periodo ricompreso tra il 1 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, essere stata attivata nel periodo dal 1/1/2020 al 1/11/2020.

Se sei in possesso di tali requisiti potrai presentare domanda di contributo a partire dalle ore 10 del giorno 20 gennaio 2021 e fino alle ore 10 del giorno 17 febbraio 2021 esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART.

Le domande considerate ammissibili che, oltre a presentare le caratteristiche indicate, dichiareranno anche la sussistenza dei requisiti sostanziali indicati nel bando ed il cui DURC risulterà regolare, avranno diritto ad un contributo massimo di eguale entità di 3.000,00 euro che varierà a seconda del numero delle domande ammesse.

L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.

La domanda per l’ottenimento dei ristori è esente dall’imposta di bollo.

Partirà infatti dal 30 gennaio 2021 il periodo degli sconti in tutta l’Emilia-Romagna, che potranno essere effettuati per 60 gg, pertanto fino al 30 marzo 2021. Gli articoli oggetto di sconto dovranno riportare indicazione del loro prezzo iniziale, prezzo finale e percentuale di sconto; la merce non in saldo dovrà essere tenuta separata, con indicazione “merce non in saldo”.

E nei trenta giorni precedenti all’avvio dei saldi invernali, in via straordinaria, sarà sospeso il divieto di effettuare le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore a partire da venerdì 6 novembre (fino al 3 dicembre prossimo) stabilisce tre tipologie di intervento: misure nazionali restrittive valide appunto in tutto il territorio italiano (la cosiddetta “zona gialla”, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale a seconda che la regione rientri in uno scenario di elevata gravità (la cosiddetta “zona arancione”) o di massima gravità (la cosiddetta “zona rossa”).

L’Emilia-Romagna è inserita in zona gialla, qui si applicano le misure restrittive base previste per tutto il resto del territorio nazionale:

– Stop agli spostamenti dalle 22 alle 5 del giorno successivo; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l’autodichiarazione (che si allega).
– Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

– Sospesa l’attività di cinema e teatri, sale scommesse, mostre, musei, sale bingo e casinò, parchi tematici e divertimento.
– Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

– Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

– A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

– Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

– Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Vietate sagre, fiere e altri analoghi eventi. Sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

– Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.