In riferimento al credito d’imposta luce e gas per il I trimestre 2023, ai fini della determinazione dei crediti d’imposta spettante, le imprese che hanno mantenuto lo stesso fornitore nei periodi Ottobre/Dicembre 2019 e Ottobre/Marzo 2022/23, possono ora presentare richiesta del prospetto di calcolo del credito d’imposta, ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio.

Condizione per poterne usufruire è che i costi della materia prima abbiano subito un incremento del 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre 2019 e che la potenza del contatore sia almeno di 4,5 Kw.

Le aziende fornitrici di gas ed energia elettrica hanno l’obbligo, su richiesta via Pec da parte del cliente, di fornire i conteggi del credito d’imposta spettante, entro 60 giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento.

Una volta ottenuto l’importo del credito spettante è necessario farlo pervenire ai ns uffici per procedere nella gestione del credito.

Attenzione: se nel periodo considerato l’azienda avesse cambiato il proprio fornitore di gas o energia elettrica, dovrà provvedere in proprio al conteggio del credito d’imposta spettante.

I ns uffici sono a disposizione, su Vs richiesta, alla presentazione dei moduli di richiesta del conteggio o al calcolo del credito d’imposta.