L’art. 8 del DL 61/2023 c.d. “DECRETO ALLUVIONI” riconosce un’indennità una tantum a specifiche categorie di lavoratori autonomi che:

  1. alla data dell’1.5.2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1;
  2. hanno sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza).

Con la circ. INPS 8.6.2023 n. 54 è stata definita la platea dei soggetti interessati e sono state dettate le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

L’indennità una tantum è prevista in favore di:

– collaboratori coordinati e continuativi;

– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

–  lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa (rientrano tra i beneficiari anche i professionisti con cassa di previdenza privata, i coadiuvanti e coadiutori e i partecipanti agli studi associati o società semplici).

I suddetti soggetti devono essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell’1.5.2023, con attività già avviata alla medesima data.

L’indennità viene riconosciuta:

  • per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023;
  • nella misura pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni , fino ad un massimo di 6 periodi ,anche continuativi, e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro.

L’indennità viene riconosciuta dall’INPS su domanda dell’interessato, da presentare:

  • a partire da domani 15.6.2023 e fino al 30.9.2023;
  • esclusivamente in via telematica accedendo al portale INPS previa autenticazione  ( Spid, CIE o CNS)

 con le seguenti modalità:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente è tenuto alle dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti per accedere all’indennità, dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità. Sulla base di queste dichiarazioni , della documentazione allegata, nonché di quella a disposizione dell’istituto,  l’INPS provvede a corrispondere l’indennità una tantum.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.