La Legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private.

Più precisamente, l’esonero spetta ai lavoratori:

  • che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro,
  • e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame sono stati demandati ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze: il suddetto decreto, però, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali soltanto lo scorso 27 luglio.

Il decreto pubblicato prevedeva l’invio di apposita domanda all’Inps, da presentare, pena decadenza, entro il 31 luglio 2021.

Con messaggio del 29/07/2021 dell’Inps però, il suddetto termine è stato rinviato al 30 settembre 2021: l’Inps ha inoltre annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare che definirà le modalità di presentazione della domanda di esonero.

Con riferimento, invece, ai termini concessi ai professionisti, va evidenziato che l’articolo 3 del decreto in esame individua il termine di invio delle domande nel 31 ottobre 2021.