Con il D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina) e D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) il Governo italiano ha disposto misure a favore delle imprese con l’obiettivo di compensare parzialmente l’aumento dei costi dell’energia e del gas.

Le imprese non energivore potranno usufruire di un credito di imposta per le bollette di energia elettrica e gas naturale relative al secondo e terzo trimestre 2022 (bollette di competenza 01/04/2022 – 30/09/2022, indipendentemente dalla data di emissione).

Al fine di poter richiedere il contributo occorre rispettare i seguenti requisiti:

 Energia elettrica
almeno un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

  • per il credito relativo al II trimestre: la spesa per la materia energia (composta da: commercializzazione, materia prima, perdite e dispacciamento – al netto di eventuali oneri accessori, come da circolare AdE del 13/E del 13/05/2022), relativa al primo trimestre 2022, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
  • per il credito relativo al III trimestre: la spesa per la materia energia (composta da: commercializzazione, materia prima, perdite e dispacciamento – al netto di eventuali oneri accessori, come da circolare AdE del 13/E del 13/05/2022), relativa al secondo trimestre 2022, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

Gas naturale
• Uso del gas per usi energetici diversi dal termoelettrico, sono pertanto esclusi i gruppi di cogenerazione;
• per il gas naturale la verifica del superamento del 30% viene eseguita sui prezzi pubblicati dal GME, pertanto, essendo già evidente il superamento di tale limite, possono aderire tutti gli utilizzatori.

L’azienda che rientra in questi requisiti potrà usufruire di un credito di imposta pari a:
• Energia elettrica: 15% della spesa per la materia energia (al netto di oneri accessori) relativa al secondo/terzo trimestre 2022.
• Gas naturale: 25% della spesa per la materia gas naturale consumato nel secondo/terzo trimestre 2022.

I conteggi per determinare l’importo esatto del credito fiscale a cui si ha diritto non sono sempre semplici, la Delibera ARERA n. 373/2022/R/Com del 29 luglio 2022 prevede l’obbligo per il fornitore di energia / gas di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. Obbligo che però vale solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono DALLO STESSO VENDITORE del 1° trimestre 2019.

ATTENZIONE AI TEMPI DI UTILIZZO: le agevolazioni prevedono l’uso in compensazione (in alternativa alla cessione integrale del credito) entro il 31 dicembre 2022, con la conseguenza che il beneficio è limitato agli utilizzi che effettivamente si riuscirà ad effettuare.