Tra gli interventi adottati nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:

  • la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

 SOGGETTI BENEFICIARI

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo regionale.

 SPESE AGEVOLABILI

L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:

  • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
  • acquisto di:
    • DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • prodotti detergenti / disinfettanti;
    • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
    • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

 CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che il credito d’imposta:

  • fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • non può superare il limite di € 60.000.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 12 novembre 2021, al termine del periodo di presentazione delle istanze delle spese ammissibili, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

I beneficiari del predetto credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo delle spese agevolabili sostenute nel periodo giugno – agosto 2021.

La comunicazione va presentata dal 04.10.21  al 04.11.2021, esclusivamente in via telematica.