Entro il 1° ottobre 2020 TUTTE LE IMPRESE (società e imprese individuali) iscritte nel Registro delle Imprese devono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) se non già presente nei dati del Registro Imprese. Questo è quanto dispone il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La legge dispone l’applicazione di sanzioni amministrative a tutte le imprese (società e imprese individuali) che non avranno comunicano il proprio domicilio digitale (posta elettronica certificata) entro la data del 1° ottobre 2020.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese devono verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC).

L’esigenza è quella di garantire che l’indirizzo PEC dichiarato da imprese e società sia costantemente attivo nonché singolarmente ed esclusivamente riconducibile alle medesime.

In altre parole, non è consentito alle imprese e alle società:

  • iscrivere e mantenere iscritta nella propria posizione anagrafica nel Registro Imprese una casella di posta elettronica certificata non attiva;
  • condividere con altro soggetto iscritto nel Registro Imprese o nel REA (impresa, società, soggetto collettivo di forma non societarial’uso della stessa casella di posta elettronica certificata;
  • iscrivere nel Registro Imprese una casella di posta elettronica certificata di cui è titolare un professionista iscritto in Collegi o Ordini professionali o una associazione di categoria.

In caso di mancata comunicazione e/o aggiornamento della propria PEC entro il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni: per le società da € 206 a € 2064 (il riferimento è l’articolo 2630 del codice civile) e per le imprese individualiprevia diffida alla regolarizzazione da parte del Registro Imprese della CCIAA, da € 30 a € 1548.