Tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, rientra anche l’applicazione automatica del lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale.

Preme ricordare che il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

  • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esternoed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e del buon funzionamento);
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoro agile non si configura come un’autonoma tipologia contrattuale, quanto piuttosto come una forma di organizzazione e di svolgimento dell’attività lavorativa stabilita tramite un accordo scritto tra le parti (datore di lavoro e lavoratore interessato).

L’accordo individuale sulle modalità di lavoro agile rientra, per legge, tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l’impiego competente per territorio, tramite la piattaforma informatica presente sul portale www.lavoro.gov.it. 

IN DEROGA a quanto sopra, il Ministero rende noto che, considerata la situazione di emergenza, e al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, viene data la possibilità di ricorrere automaticamente al lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, per la durata dello stato di emergenza (pari a 6 mesi ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020), ai tutti i datori di lavoro su tutto il territorio nazionale, in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato ed anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti.

Ai sensi dell’articolo 22, della sopra citata legge, in caso di ricorso al lavoro agile:

  • il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione;
  • il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal DPCM 25 febbraio 2020 ed al fine di agevolare l’operato delle aziende in questa particolare situazione di emergenza sanitaria, l’INAIL ha pubblicato sul proprio portale l'”Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” che i datori di lavoro che hanno fatto ricorso allo smart working per contrastare la diffusione del virus possono utilizzare, in via telematica, per adempiere ai suddetti obblighi di informativa scritta.

La suddetta Informativa può pertanto essere inviata via mail dalle aziende ai propri dipendenti ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.L’Informativa deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e dal RLS, al fine di attestare di averne preso conoscenza e di condividerne il contenuto.

In merito invece agli obblighi assicurativi connessi all’attivazione del lavoro agile è stato chiarito che:

  • non occorre accendere un separato rapporto assicurativo per i lavoratori agili. I lavoratori, infatti, essendo tutelati per la normale attività svolta, sono assicurati anche per l’attività prestata in modalità smart working. Non è pertanto necessario “riassicurare” il lavoratore né inviare qualsivoglia comunicazione all’INAIL;
  • non occorre inviare all’INAIL una variazione dell’attività assicurata al fine di adeguare il tasso al lavoro agile. L’Istituto, infatti, assicura le lavorazioni e non gli specifici rischi e non ha rilievo, tra l’altro, il luogo dove viene svolta l’attività. Ciò che rileva ai fini della classificazione tariffaria è la lavorazione aziendale. Anche in questo caso, pertanto, non vi sono adempimenti.

Preme ricordare che il datore di lavoro è responsabile della salute dei dipendenti e che l’articolo 18 del D.Lgs n. 81/2008 individua una serie precisa di obblighi gravanti sul datore di lavoro per prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro.

Si ritiene opportuno, a riguardo, che ciascuna azienda contatti il proprio medico competente, laddove previsto, al fine di farsi assistere nella gestione di questa particolare situazione sanitaria, per tutelare i lavoratori e fornire chiarimenti, a questi ultimi, sui comportamenti preventivi da adottare sul luogo di lavoro (cura dell’igiene della persona, utilizzo di guanti o mascherine, sospensione delle trasferte, ecc.). 

Le aziende interessate all’utilizzo di tale modalità lavorativa devono prendere contatti con il proprio consulente paghe per ogni ulteriore informazione e per adempiere all’obbligo di comunicare l’elenco dei lavoratori in formato Excel, ai quali è richiesto lo svolgimento della prestazione in smart working, pur senza un termine di scadenza.