Sono state pubblicate dall’Inps con la circolare n.77 del 24 maggio 2019  le indicazioni per beneficiare della misura prevista per i commercianti costretti a chiudere la propria attivita’ in anticipo rispetto all’età per la pensione di vecchiaia,i quali possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minino dell’inps ( 513€ mensili nel 2019) sino al raggiungimento dell’età pensionabile , e cioè 67 anni.

La circolare riassume innanzitutto l’elenco dei beneficiari, ovvero titolari o coadiutori di:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori”.

Con almeno 62 anni se uomini e 57 anni donne, iscritti per almeno 5 anni alla Gestione esercenti attività commerciali, che abbiano cessato l’attività, riconsegnato la licenza o l’autorizzazione e siano depennati dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dal Repertorio economico amministrativo – REA.

L’indennizzo verrà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La richiesta dovrà essere presentata online, utilizzando SPID o Carta Nazionale dei Servizi, Patronati, soggetti abilitati all’intermediazione, Contact center Inps. Quelle presentate nel 2019 in via cartacea non dovranno essere inviate di nuovo.

L’indennizzo è incompatibile con lavoro autonomo, subordinato o occasionale ed è invece compatibile con la posizione di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice. Non spetta in caso di pensione di vecchiaia ed è erogabile fino al raggiungimento di tale beneficio.