Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante. La retribuzione (o il compenso) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;

Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” il versamento degli importi dovuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN; in quest’ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento.

  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

 

REGIME SANZIONATORIO

I datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che, pertanto,effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.L’articolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) stabilisceinfatti che: “913. (…) Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”

In riferimento alla contestazione dell’illecito, l’INL, con la Nota n. 5828 del 4luglio 2018, ha fornito puntuali indicazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa. In particolare, alla luce della formulazione della suddetta norma, l’INL precisa che:

  • il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione;
  • in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che generalmente avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.

Si ipotizzi, ad esempio, che la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori.In tal caso, la sanzione sarà pari a euro 1.666,66 x 3 = euro 5.000,00. Il medesimo importo si calcola qualora, per lo stesso periodo (3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore. La determinazione della sanzione, infatti, non tiene conto del numero dei lavoratori coinvolti ma, in caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito.