La Legge di Bilancio 2018 introduce un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non siano proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non impediscono la possibilità di beneficiare dell’incentivo.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo consiste

  • nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti (ex articolo 31, D.Lgs n. 150/2015), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
  • Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L’esonero contributivo trova applicazione anche:

  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.