A decorrere dal 1° gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
E’ di tutta evidenza che resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi INTRA relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti anche se ricevute successivamente al 01 gennaio 2018.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010.

A quelle sopra descritte si aggiungono poi le seguenti ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:

• Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni (Modello INTRA 2 bis)
Ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

• Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater)
Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intra ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio”, è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

• Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis)
L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, c. 1, lett. b) del D.M 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

• Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater)
Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).