L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore a partire da venerdì 6 novembre (fino al 3 dicembre prossimo) stabilisce tre tipologie di intervento: misure nazionali restrittive valide appunto in tutto il territorio italiano (la cosiddetta “zona gialla”, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale a seconda che la regione rientri in uno scenario di elevata gravità (la cosiddetta “zona arancione”) o di massima gravità (la cosiddetta “zona rossa”).

L’Emilia-Romagna è inserita in zona gialla, qui si applicano le misure restrittive base previste per tutto il resto del territorio nazionale:

– Stop agli spostamenti dalle 22 alle 5 del giorno successivo; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l’autodichiarazione (che si allega).
– Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

– Sospesa l’attività di cinema e teatri, sale scommesse, mostre, musei, sale bingo e casinò, parchi tematici e divertimento.
– Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

– Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

– A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

– Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

– Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Vietate sagre, fiere e altri analoghi eventi. Sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

– Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.