L’art. 1 del DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, convertito dalla Legge n. 172/2017 ha previsto:
- la (ri)ammissione alla definizione agevolata, già prevista dall’art. 6, DL n. 193/2016, delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
- per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
- per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
- l’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017.
Si rammenta che la definizione:
- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (aggio / rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento).
- In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetto;
- può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;
- è consentita anche per i carichi costituiti esclusivamente da sanzioni;
- riguarda i carichi:
- definitivi per mancata impugnazione / conclusione del giudizio;
- ancora in contestazione. Nell’istanza va dichiarata la presenza dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce nonché va assunto l’impegno, da parte dell’interessato, a rinunciarvi.
Al fine di accedere alla definizione agevolata, il soggetto interessato deve presentare un’apposita istanza.
Considerate le modifiche introdotte in sede di conversione rispetto a quanto previsto dal testo originario del Decreto, recentemente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso disponibile il nuovo mod. DA 2000/17, e il mod. DA-2017 (previsto per la rottamazione-bis) da presentare entro il 15.5.2018.