Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni”, recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto.

L’agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dall’attività esercitata, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

Il contributo è individuato applicando una specifica percentuale (compresa tra il 60% e il 20%) alla differenza dei predetti ammontari medi mensili.

In luogo dell’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile scegliere la “trasformazione” dello stesso in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

Tale agevolazione spetta:

  • a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco)
  • in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Tale riduzione va ora individuata sulla base della media mensile anzichè sul fatturato / corrispettivi di specifici mesi.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 1, DL n. 41/2021 il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario di cui all’ 32, TUIR;
  • gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate;
  • contribuenti forfetariminimi .

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta :

  • ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.2021 ;
  • agli Enti Pubblici di cui all’74, comma2, TUIR;
  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’162-bis TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

  • ammontare dei ricavi di cui all’85,comma 1, lerr.a) e b), TUIR compensi ex art.54, comma1, TUIR non superiori a € 10 milioni nell’anno 2019;
  • riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019 di almeno il 30%.

VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019 occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 15/E e pertanto:

  • in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
  • per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornalilibri e periodici , anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore ai sensi dell’18 , COMMA10, DPR n. 600/73.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ” per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 “, per un importo :

  • non superiore a € 150.000;
  • non inferiore a:
    • €1.000 per le persone fisiche;
    • €2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.